ATTIVITÀ NEGOZIALE A.S. 2009-2010


Prot. n. 2809/A26

CONTRATTO INTEGRATIVO PERSONALE ATA – 2009/2010



Il giorno 21 Ottobre 2009 presso la sede dell'Istituto “Montessori” si svolge l'incontro tra il Dirigente Scolastico SALVATORE LEONE e i componenti RSU Sigg. MARTA MUNGO, DANIELA GUAZZONI, SIMONA RESTUCCIA.

VISTO l'art. 14 del DPR n. 275 del 8/3/99;
VISTO il CCNL del Comparto scuola del 4/8/95;
VISTO il CCNL del Comparto scuola del 26/5/99;
VISTO l'art. 52 del Contratto integrativo del 31/8/1999;
VISTO il CCNL del Comparto scuola del 24/7/2003;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa.

LE PARTI CONCORDANO


Art. 1 – FINALITÀ
Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali di ciascuno.
Una volta concordata un'organizzazione di lavoro questa non potrà subire modifiche sostanziali se non in presenza di reali esigenze derivanti da esigenze dell'istituzione scolastica e previo un nuovo esame con la RSU.

Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni contenute nel presente accordo si applicano al Personale ATA assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso questa scuola.
Il presente contratto è valido fino alla sottoscrizione di un successivo accordo.

Art. 3 – ATTIVITÀ AGGIUNTIVE Art. 4 – INCARICHI SPECIFICI – N. 1 FUNZIONE
Al personale amministrativo disponibile ad effettuare gli incarichi specifici sono riconosciute le seguenti attività da incentivare: Ai collaboratori scolastici disponibili ad effettuare gli incarichi specifici sono riconosciute le seguenti attività da incentivare: Criterio di sostituzione:
Se la persona alla quale è stata affidata una attività aggiuntiva o incarico specifico si assenta per più di un mese nell'arco dell'anno, la funzione sarà assegnata ad altra persona che ne ha diritto in base alla posizione di graduatoria.
In questo caso il compenso è ripartito tra loro in proporzione al periodo effettivo di svolgimento della funzione.
Art. 5 – ART. 50 DEL CCNL 29.11 – PERSONALE AMMINISTRATIVO
PRIMA POSIZIONE ECONOMICA
SECONDA POSIZIONE ECONOMICA
Art. 6 – SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE E NOMINA SUPPLENTI
  1. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e in dipendenza della durata dell'assenza, nonché sulla base della reale possibilità di reperire tempestivamente l'operatore avente diritto, si procederà alla sostituzione con supplente temporaneo in base alle disposizioni vigenti.
    Orientativamente si nominerà il supplente dopo 5 giorni nella scuola primaria di Via Montessori e dopo 3 giorni nei restanti plessi dipendenti tenuto conto del minor numero di personale in servizio.
  2. Per la sostituzione del personale assente si seguiranno le seguenti modalità:
    2.1 Cambio turno dei dipendenti in servizio nello stesso ufficio o plesso scolastico nel primo turno di servizio e nel primo giorno di assenza ad esclusione della scuola primaria M. Montessori;
    2.2 Limitatamente al personale che ne abbia formulato esplicita adesione, si richiederà la prestazione di n. 2 ore di straordinario (oltre l'orario giornaliero) per ogni giorno di sostituzione da recuperare con riposi compensativi. Ciò potrà accadere per un massimo settimanale di 41 ore, salvo casi di comprovata urgenza per il personale amministrativo. Le ore eccedenti dovranno, comunque, essere preventivamente autorizzate dal Direttore amministrativo o da un suo delegato;
    2.3 Nelle situazione in cui si accerti la presenza di alunni diversamente abili gravi non supportati adeguatamente da insegnanti di sostegno statali e/o comunali, durante alcune fasi della giornata caratterizzate da un'evidente complessità organizzativa e gestionale, è consentito di adottare una funzionale flessibilità oraria per n° 2 unità di personale ausiliario;
    2.4 Nel caso in cui nessun dipendente risultasse disponibile, in caso di comprovata necessità le ore eccedenti verranno comunque prestate ripartendole prioritariamente tra il personale dello stesso ufficio, dello stesso plesso o dello stesso complesso scolastico di servizio, con esclusione di coloro che si trovano in particolari situazioni previste dalle leggi vigenti;
  3. La sostituzione dei collaboratori assenti avviene in ordine di priorità:
    tra i lavoratori assegnati al plesso scolastico;
    tra i lavoratori all'interno del complesso scolastico.
  4. Le ore o i giorni di riposo compensativo devono essere fruiti nei periodi di sospensione dell'attività didattica, fatta salva la funzionalità ed operatività dell'istituzione scolastica, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico successivo per il personale a tempo indeterminato ed entro la durata della nomina per il personale a tempo determinato.
Art. 7 – CRITERI PER LA PRESTAZIONE DI ORE ECCEDENTI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
All'inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente Scolastico e Il Direttore dei S.G.A. organizzeranno una riunione iniziale con i collaboratori scolastici di tutti i plessi per definire l'organizzazione dei servizi generali.
  1. Ore eccedenti limitatamente alla sostituzione del personale assente o riunioni autorizzate, si richiederà la prestazione di lavoro straordinario in ore serali/diurne con esclusione di coloro che si trovano in particolari situazioni previste dalle leggi vigenti.
  2. Il dipendente che per esigenze di servizio e previa disposizioni impartite presta attività oltre l'orario ordinario giornaliero, recupererà tali ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere usufruite nei periodi natalizi , pasquali ed estivi, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità della scuola.
  3. Le ore eccedenti effettuate in orario notturno o festivo oltre le ore 22,00 – CCNL 2003, daranno luogo ai riposi compensativi in ragione di 1 ora di riposo compensativo per ogni ora di servizio notturno o festivo.
  4. Sarà cura dell'Ufficio di Segreteria fornire periodicamente informazione preventiva al personale interessato riguardo la situazione recuperi o delle ore eccedenti.
  5. “Uscite didattiche per la scuola dell'infanzia” verranno riconosciute ore straordinarie per il personale in turno pomeridiano che svolgerà il seguente orario: dalle 7,45 fino al rientro in sede.
Art. 8 – POTENZIAMENTO
Si riconosce al personale in servizio, al fine di garantire comunque la pulizia della scuola, 1 ora di potenziamento, o frazionabile nel caso di più operatori coinvolti, per la sostituzione del collega assente ( con due unità nella scuola primaria ed 1 unità nella scuola dell'infanzia) per un massimo di 5 giorni continuativi di assenza del titolare per un totale di 3 ore per unità.
Le prestazioni indispensabili da garantire sono: “la vigilanza e la pulizia degli spazi assegnati al collega assente”.
Le ore verranno recuperate come riposo compensativo.

Art. 9 – FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
  1. Il personale ATA, con precedenza per quello a tempo indeterminato, può partecipare previa autorizzazione del Capo d'Istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento promossi da enti esterni o dalla stessa Istituzione Scolastica.
  2. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, la partecipazione alle attività di aggiornamento, sarà favorita tenendo in considerazione i seguenti criteri:
    • priorità per chi è impegnato nel settore di lavoro oggetto del corso;
    • priorità per chi deve completare un percorso già iniziato;
    • priorità per chi ha partecipato a meno corsi di aggiornamento;
    • rotazione del personale;
    • in caso di concorrenza, priorità per il personale che ha una minore anzianità di servizio.
  3. Le attività di aggiornamento saranno svolte prioritariamente in orario di servizio giornaliero. In caso di impegno oltre l'orario di servizio giornaliero, saranno recuperate con riposi compensativi.
Art. 10 – CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI
  1. Nell'assegnazione delle mansioni sarà tenuto presente il criterio della rotazione sulla base della disponibilità e delle attitudini del personale; la continuità nell' espletamento dei compiti dei settori interessati verrà garantita con lo scambio di informazioni e di conoscenza professionale del personale coinvolto nella rotazione.
  2. Al personale dichiarato parzialmente idoneo a svolgere le proprie mansioni saranno assegnati solo i lavori effettuabili in base al certificato del collegio medico dell' ASL competente; gli altri lavori verranno assegnati in modo equo al restante personale.
Art. 11 – RITARDI
Il ritardo sull'orario di ingresso non potrà avere carattere abitudinale quotidiano. Se il ritardo è inferiore a 30 minuti, lo stesso può essere recuperato, anche nel medesimo giorno, a discrezione dell'interessato, prolungando l'orario di uscita previa autorizzazione del D.S.G.A.; superiore a 30 minuti, sarà recuperato entro l'ultimo giorno del mese successivo o nell'arco dell'anno in base alle esigenze di servizio dettate dall'Amministrazione.

Art. 12 – PAUSA
L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore.
Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro.
In caso di esigenze straordinarie, per le quali viene richiesto al dipendente un prolungamento dell'orario di lavoro di 7 ore e 12 minuti, è facoltà del dipendente avvalersi o meno della pausa di almeno 30 minuti.

Art. 13 – PERMESSI ORARI E RECUPERI
  1. I permessi brevi sono autorizzati dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
  2. La richiesta di permesso breve non va nè motivata, nè documentata e dovrà pervenire al DSGA almeno 24 ore prima.
  3. I permessi vengono concessi anche al personale con contratti a tempo determinato.
  4. I permessi brevi, fatta salva la funzionalità ed operatività dell'istituzione scolastica, saranno concessi prioritariamente durante il momento della compresenza.
  5. Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i due mesi successivi, e comunque entro l'anno scolastico in corso, avverrà in giorni o periodi di maggiore esigenza di servizio.
  6. I permessi con certificato medico, non dovranno essere recuperati.
  7. Le ore di recupero non devono superare il limite della metà delle ore di lavoro giornaliero e di 35 ore nel corso dell'anno. Sono fatti salvi i permessi previsti da norme speciali.
  8. Su richiesta degli interessati , motivata da esigenze personali o familiari, è possibile lo scambio giornaliero del turno di lavoro, previa comunicazione scritta autorizzata dal D.S.G.A.
Art. 14 – CHIUSURA PREFESTIVI
  1. E' prevista la chiusura della scuola nei giorni prefestivi deliberati dal Consiglio di Circolo con possibilità di richiesta di riposi compensativi, ferie, festività soppresse.
  2. Il recupero delle ore da effettuare da parte del personale che non abbia chiesto ferie, festività soppresse o recupero di ore eccedenti già svolte, avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità e inoltre, nella prima settimana di settembre, nelle ultime due settimane di giugno e nell'ultima settimana di agosto.
Art. 15 – FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE – ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE E REFERENDUM
  1. Il piano delle ferie va definito entro il 16.04.2010. Il termine della presentazione delle domande è il 31.03.2010.
  2. Il personale può fruire delle ferie non godute nell'anno scolastico successivo non oltre il mese di aprile.
  3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionarle in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà, comunque, essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti assicurando, al dipendente, il godimento di almeno 15 giorni consecutivi.
  4. In presenza di normale attività didattica le richieste di ferie/permessi ecc. del personale sono accettabili se è presente almeno l'80% del personale per ogni profilo, a condizione che non vi siano comprovate esigenze di servizio. Il funzionamento del Circolo di norma sarà garantito con la presenza di due unità di personale per ogni qualifica oppure, in considerazione di esigenze straordinarie o di eventuali interventi straordinari agli edifici scolastici, con la presenza di un assistente amministrativo e di due collaboratori scolastici.
  5. Per le vacanze di Natale, le richieste vanno presentate entro il giorno mercoledì 09 Dicembre 2010.
  6. Per le vacanze di Pasqua, le richieste vanno presentate entro il giorno lunedì 22 Marzo 2010.
  7. Le richieste saranno definite entro 7 gg. lavorativi.
  8. L'eventuale diniego sarà comunicato per iscritto e motivato.
  9. Fatto salvo che tutti i lavoratori hanno diritto al godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo, nel periodo 01 Luglio – 31 Agosto, in caso di più richieste coincidenti, si adotteranno i seguenti criteri regolatori:
    1. sarà modificata prioritariamente la richiesta del dipendente/i disponibile/i al cambio;
    2. nel caso in cui con i suddetti criteri non si pervenga ad una soddisfacente soluzione, sarà adottato il sorteggio per il personale a tempo determinato e della rotazione annuale per quello a tempo indeterminato;
  10. Per evitare disagi organizzativi e possibili danni economici al lavoratore, l'eventuale variazione del piano previsto ad opera dell'istituzione scolastica, potrà essere attuata solo per gravissime e motivate esigenze di servizio.
  11. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze personali e di malattia che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie potranno essere fruite per il personale a tempo indeterminato nell'anno successivo, non oltre il mese di aprile.
  12. In occasione di elezioni verrà riconosciuto a tutto il personale ATA 1 giornata di recupero.
    I collaboratori scolastici in servizio presso le scuole sedi di seggio, si asterranno dal servizio nei giorni di chiusura ufficialmente stabiliti.
Ai collaboratori scolastici in servizio nei plessi (mat/elem.) non sede di seggio e al personale amministrativo, verrà riconosciuta una giornata di recupero durante la sospensione delle attività didattiche.

Art. 16 – UTILIZZO DEI COLLABORATORI NEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI
L'utilizzo dei Collaboratori Scolastici nei Centri Ricreativi Estivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale di Bollate o da altro organismo da esso delegato, in coerenza con la convenzione riguardante “Accordo per l'attivazione dei centri ricreativi estivi nelle scuola dipendenti dal II Circolo di Bollate” stipulato tra il Comune di Bollate e il 2° Circolo di Bollate (vedi allegato) si precisa quanto segue:
Art. 3 – Collaboratori scolastici
La scelta degli edifici scolastici vincola il Dirigente scolastico ad acquisire la disponibilità dei collaboratori scolastici dei plessi interessati, che assume carattere di volontarietà. L'individuazione degli addetti dovrà, quindi essere acquisita mediante personale dichiarazione di disponibilità da esprimere in tempo utile.
Nel caso di indisponibilità dei collaboratori scolastici, l'Azienda provvederà alla messa a disposizione di proprio personale.


Art. 4 – Compiti e funzioni dei Collaboratori scolastici
In aggiunta alle normali mansioni previste dal proprio profilo professionale di appartenenza, il personale ausiliario statale si incaricherà di assolvere i seguenti incarichi:
  1. custodia degli ingressi e dei cancelli esterni;
  2. pulizia e riordino delle pertinenze esterne;
  3. pulizia delle aule e dei locali utilizzati nello svolgimento delle attività con materiale fornito dall'ASUS;
  4. distribuzione della merenda;
  5. compiti generici di bidelleria.
Eventuali compiti aggiuntivi dovranno essere concordati con la Direzione Didattica, sentito il parere della RSU.
Le attività svolte dai Collaboratori scolastici si svolgeranno all'interno del loro normale orario di lavoro previsto dalla Direzione Didattica.


Art. 6 – Organico Collaboratori scolastici
Per ciascun plesso scolastico, di seguito indicato, si prevede l'utilizzo del seguente contingente di operatori:
  • Scuola primaria “Maria Montessori”: n. 5 Collaboratori Scolatici.
  • Scuola dell'Infanzia “V. Bachelet” di Via G. Verdi: n. 3 Collaboratori Scolastici.
In assenza di dette garanzie contrattuali il Personale Ata, sopra richiamato, non sarà autorizzato ad effettuare prestazioni lavorative aggiuntive per soggetti esterni durante il proprio orario di servizio.
Art. 17 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AI PLESSI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
Il Dirigente Scolastico nell'assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi utilizza orientativamente i seguenti criteri:
  1. Continuità dei rapporti educativi del collaboratore scolastico con alunni, docenti e famiglie salvo il caso in cui, per motivi gravi e delicati o, comunque allo scopo di sanare situazioni di pregiudizio al buon funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico, consultata la RSU, riterrà opportuno un'interruzione del servizio anche in corso d'anno ed il trasferimento dell'operatore ad altro plesso;
  2. Continuità dei rapporti educativi del collaboratore scolastico con alunni, docenti e famiglie, salvo il caso in cui, a conclusione dell'anno scolastico, il dipendente per particolari e motivate ragioni personali, fatte salve le esigenze di servizio, chiederà di essere assegnato ad altro plesso del Circolo;
  3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, presenza di particolari situazioni personali e familiari dando la precedenza alle seguenti categorie di lavoratori: a) personale di riguardo, b) personale rientrante nelle norme di tutela della maternità e paternità;
  4. Opzioni e disponibilità dichiarate dal personale;
  5. Particolari esigenze di servizio finalizzate alla valorizzazione ed ottimizzazione di significative risorse umane e professionali adeguati e meglio rispondenti alla specificità dei singoli plessi e alla qualità del servizio da erogare;
  6. In caso di concorrenza, l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata mediante la tabella di valutazione dei titoli ai fini del trasferimento, dando comunque la precedenza al personale assunto a tempo indeterminato;
  7. L'eventuale soluzione di situazioni non previste nei criteri precedenti o di particolare emergenza, verrà demandata al Dirigente Scolastico, consultate le RSU.
Art. 18 – CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI AI PLESSI
L'attribuzione dei collaboratori scolastici ai plessi dipendenti dovrà essere regolata armonizzando i seguenti parametri di riferimento: Art. 19 – CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI AI PLESSI IN CASO DI AUMENTO O DECREMENTO DELL'ORGANICO DI FATTO
In caso di aumento dell'organico annualmente assegnato ai plessi, le unità di collaboratori scolastici aggiuntive verranno distribuiti ai plessi dipendenti in ragione dei seguenti criteri posti in ordine di priorità: Gli stessi criteri utilizzati in caso di incremento di posti verranno adottati nell'eventualità di un decremento nell'organico di fatto.

Art. 20 – CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE MOMENTANEA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI AI PLESSI IN CASO DI INTERVENTI MANUTENTIVI COMPLESSI, RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI, OPERE DI TINTEGGIATURA ED ALTRO
In caso di interventi manutentivi complessi che richiedano operazioni di riordino e di pulizia straordinarie e/o urgenti di un plesso, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi disporrà il temporaneo utilizzo di altro personale ausiliario sulla base dei seguenti criteri: Art. 21 – CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI IN SERVIZIO DURANTE LO SVOLGIMENTO DI FESTE SCOLASTICHE, MANIFESTAZIONI SPORTIVE ED ALTRI EVENTI
Per la realizzazione delle suddette attività deliberate dagli Organi Collegiali o di consolidata tradizione dei singoli plessi, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi individuerà il personale da trattenere o richiamare in servizio utilizzando i seguenti criteri disposti in ordine di priorità:
  1. Si richiederà la prestazione di lavoro straordinario, al personale in servizio;
  2. In caso di assenza tra il personale in servizio nel plesso, si farà ricorso agli altri operatori del Circolo con esclusione di coloro che si trovano in particolari situazioni previste dalle leggi vigenti;
  3. Il dipendente che per esigenze di servizio e previa disposizioni impartite presta attività oltre l'orario ordinario giornaliero, recupererà tali ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere usufruite nei periodi natalizi, pasquali ed estivi, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità della Scuola – vedi Art. 13 del presente contratto;
  4. Sarà cura dell’Ufficio di Segreteria fornire periodicamente informazione preventiva al personale interessato riguardo la situazione recuperi o delle ore eccedenti.
Art. 22 – AREE DI COMPETENZA
Al fine di meglio precisare, anche dal punto di vista cronologico, i compiti di pertinenza attribuiti ai singoli organismi, si defininiscono le seguenti aree di competenza:
a) PIANO DI LAVORO PROPOSTO DAL DSGA ED ADOTTATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
  • Servizi e compiti degli Assistenti Amministrativi
  • Assegnazione compiti e mansioni al personale di Segreteria
  • Turni ed orari di lavoro agli Assistenti Amministrativi
  • Organizzazione dei servizi generali:
       Assistenti Amministrativi
       Collaboratori Scolastici
  • Servizi e compiti dei Collaboratori Scolastici
  • Orario di lavoro ed assegnazione del personale ai plessi
  • Assegnazione delle mansioni ai Collaboratori Scolastici ai plessi
  • Assegnazione attività aggiuntive ed incarichi specifici dopo la stipula del contratto riguardante il personale A.T.A.

b) CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO

  Art.  1 Finalità
  Art.  2 Campo di applicazione
  Art.  3 Attività aggiuntive
  Art.  4 Incarichi specifici
  Art.  5 Sostituzione del personale assente e nomina supplenti
  Art.  6 Criteri per la prestazione di ore eccedenti dei Collaboratori Scolastici
  Art.  7 Potenziamento
  Art.  8 Formazione/Aggiornamento
  Art.  9 Criteri per la ripartizione delle mansioni
  Art. 10 Ritardi
  Art. 11 Pausa di lavoro
  Art. 12 Permessi orari e recuperi
  Art. 13 Chiusura prefestivi
  Art. 14 Ferie e Festività soppresse
  Art. 15 Utilizzo dei Collaboratori nei centri ricreativi estivi
  Art. 16 Criteri per l’assegnazione ai plessi dei Collaboratori Scolastici
  Art. 17 Criteri per la distribuzione dei Collaboratori Scolastici ai plessi
  Art. 18 Criteri per la distribuzione dei Collaboratori Scolatici ai plessi in caso di aumento o decentramento dell’organico di fatto
  Art. 19 Criteri per la distribuzione momentanea dei Collaboratori Scolastici ai plessi in caso di interventi manutentivi complessi, ristrutturazione degli edifici, opere di tinteggiatura ed altro
  Art. 20 Criteri per l’individuazione dei Collaboratori Scolastici in servizio durante lo svolgimento di feste scolastiche, manifestazioni sportive ed altri eventi
  Art. 21 Aree di competenza
  Art. 22 Decorrenza e durata
  Art. 23 Interpretazione autentica

c) CONSIGLIO DI CIRCOLO
  • Calendario delle giornate prefestive
  • Orario di apertura al pubblico interno ed esterno degli Uffici di Segreteria


Art. 23 – DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione con effetto retroattivo a partire dal primo settembre 2005 e conserva validità fino alla stipula di un nuovo contratto.

Art. 24 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applicativi ed interpretativi del presente contratto, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro cinque giorni dalla richiesta.


Letto, approvato e sottoscritto in data 21 Ottobre 2009.

Il Dirigente Scolastico (dr. Salvatore Leone) 
La RSU Insegnante (Restuccia Simona) 
La RSU Insegnante (Guazzoni Daniela) 
La RSU Ass. Amm.va (Mungo Marta)