ATTIVITÀ NEGOZIALE A.S. 2009-2010


Prot. n. 3130/A26

CONTRATTO INTEGRATIVO PERSONALE DOCENTE – 2009/2010



Il giorno 10 Novembre 2009 presso la sede dell'Istituto “Montessori” si svolge l'incontro tra il Dirigente Scolastico SALVATORE LEONE e i componenti RSU Sigg. MARTA MUNGO, DANIELA GUAZZONI, SIMONA RESTUCCIA.

VISTO l'art. 14 del DPR n. 275 del 8/3/99;
VISTO il CCNL del Comparto scuola attualmente vigente;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa

LE PARTI CONCORDANO


Art. 1 – CRITERI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DEL PERSONALE DOCENTE E LE ASSEGNAZIONI AI PLESSI, CLASSI E SEZIONI
Tenendo presente i diritti contrattuali e il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto sono individuati i seguenti criteri generali nelle modalità di utilizzazione del personale: Art. 2 – ASSEGNAZIONE AI PLESSI, ALLE CLASSI E ALLE SEZIONI DEL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO
Il Dirigente Scolastico, nell'assegnazione dei docenti ai plessi, classi e alle sezioni utilizza i seguenti criteri orientativamente in ordine di priorità:
  1. Continuità dei rapporti educativi tra insegnanti ed alunni nella classe o nelle classi di attuale titolarità;
  2. Continuità dei rapporti educativi e di collaborazione gestionale e progettuale all'interno del plesso di attuale permanenza;
  3. Continuità progettuale all'interno del Circolo in cui si presta servizio;
  4. Adeguato accordo/compatibilità tra l'insegnante e gli alunni sia per garantire la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento, sia il benessere psicofisico e la positività delle relazioni sociali all'interno della classe;
  5. Adeguato accordo/compatibilità tra insegnanti del team di lavoro per garantire la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento ed il benessere psicofisico degli adulti;
  6. Valutazione delle competenze professionali e culturali acquisite (padronanza e maestria nei diversi ambiti disciplinari, corsi di aggiornamento e di formazione in servizio, corsi di specializzazione, titolo e crediti in ambito scolastico, altri profili aggiuntivi) per individuare la destinazione più idonea e il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili;
  7. Esigenze ed opzioni di carattere professionale manifestate dai singoli docenti;
  8. Manifestate e, all'occorrenza, documentate esigenze personali e familiari;
  9. In caso di concorrenza, l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata mediante la tabella di valutazione dei titoli ai fini della soppressione di posto in organico di diritto;
  10. Qualora non rientrino nei criteri sopra enunciati, la soluzione di situazioni particolari, in presenza di problemi oggettivamente gravi e delicati o, comunque, allo scopo di sanare situazioni di pregiudizio al buon funzionamento delle attività didattiche, è demandata alla valutazione del Dirigente Scolastico, consultata la RSU.
Art. 3 – ORARIO DI LAVORO
Fermo restando le disposizioni in materia contenute nel CCNL del comparto scuola, la durata massima di effettiva docenza è fissata normalmente in 6 ore o in 7 ore per la scuola dell'infanzia in caso di sostituzione di un collega assente per ferie.
La durata massima dell'impegno orario, formato dall'orario didattico e di programmazione o gestione sociale (assemblee di classe, colloqui individuali, ecc. ) è fissata in 8 ore giornaliere.

Orario di servizio nei periodi di interruzione delle lezioni
Durante tutti i periodi di interruzione dell'attività didattica (vacanze estive, vacanze pasquali, vacanze natalizie, periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni, periodo di giugno successivo al termine dell'attività didattica) il personale docente è tenuto a prestare servizio solo nelle attività programmate e deliberate dal Collegio docenti.

Orario delle riunioni
Le riunioni previste nel piano delle attività saranno effettuate di norma dal lunedì al venerdì, tranne ovviamente che per scrutini ed esami.
Le riunioni pomeridiane collegiali della scuola primaria avranno inizio non prima delle ore 16.45 e termineranno non oltre le ore 18.45, mentre quelle della scuola dell'infanzia avranno inizio non prima delle ore 16.15 e termineranno non oltre le ore 18.15. Per quanto riguarda le riunioni con i genitori dovranno essere previste forme di maggiore flessibilità orarie che consentano sia una maggiore partecipazione da parte delle famiglie, sia modalità di servizio compatibili con i tempi di lavoro dei docenti.
La durata massima di una riunione – salvo eccezionali esigenze – è fissato in 2 ore.
Il Dirigente Scolastico provvederà a definire, all'interno del piano annuale delle attività, un calendario delle riunioni.
Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito ad inizio dell'anno scolastico dovranno essere comunicate per scritto con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione.

Art. 4 – PERMESSI BREVI IN ORARIO DI DOCENZA
  1. la durata dell'astensione dal lavoro non dovrà essere superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, quindi, per i docenti, fino ad un massimo di due ore;
  2. i permessi non possono eccedere, nel corso dell'anno scolastico, l'orario settimanale di servizio;
  3. se il lavoratore esibisce successivamente un certificato giustificativo dell'ente sanitario presso il quale si è recato per effettuare una visita diagnostica e/o terapeutica, in tal caso le ore di interruzione dal servizio non andranno recuperate;
  4. le ore di permesso andranno recuperate:
    • rioritariamente per supplenze brevi entro l'anno scolastico, secondo le disposizioni impartite dalla segreteria;
    • in relazione al recupero di ore previste nella Banca del tempo, in coerenza con le delibere adottate nel Collegio docenti.
  5. la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio;
  6. I docenti nell'apposita modulistica indicheranno il nominativo del collega che si è reso disponibile per la sostituzione. In caso di impossibilità a reperire tale sostituzione, vi provvederà la segreteria della scuola.
I permessi vengono concessi:
  1. per motivi personali o familiari senza che intervenga il potere discrezionale del Dirigente Scolastico a determinare l'esito dell'istanza;
  2. previa richiesta formale, su apposito modulo, al Dirigente Scolastico, precisandone la durata, il nominativo o i nominativi dei docenti interessati alla sostituzione, nonché eventuali proposte circa le modalità del recupero;
  3. per unità orarie;
  4. compatibilmente con le esigenze di servizio;
  5. subordinatamente alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
Art. 5 – PERMESSI BREVI IN ORARIO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO (EXTRADOCENZA )
I permessi vengono concessi:
  1. per motivi personali o familiari sottratti al potere discrezionale del Dirigente Scolastico;
  2. compatibilmente con l'esigenza di garantire la corretta gestione degli Organi Collegiali nonché l'attività di programmazione e valutazione;
  3. previa motivata richiesta scritta dell'interessato, precisandone la durata e le modalità del recupero;
  4. dopo che l'interessato abbia preventivamente informato il proprio gruppo di appartenenza;
  5. la richiesta di norma dovrà avvenire consegnando la richiesta cinque giorni prima in Direzione, salvo casi eccezionali;
  6. tali permessi orari dovranno essere recuperati prioritariamente per supplenze brevi entro l'anno scolastico o per le stesse ragioni indicate nell'articolo dei permessi brevi.
Art. 6 – CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L'AGGIORNAMENTO
  1. la partecipazione ad iniziative di formazione deve essere compatibile con l'esigenza di garantire la qualità e la continuità del servizio da erogare;
  2. l'esonero dal servizio, con sostituzione mediante il ricorso a risorse interne fino ad un massimo di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico, è prioritariamente riservato per la partecipazione ad iniziative di formazione promosse o riconosciute dall'Amministrazione;
  3. l'articolazione flessibile dell'orario di lavoro, quindi senza oneri per lo Stato, è finalizzata anche alla partecipazione di iniziative formative non promosse o riconosciute dall'Amministrazione ed, eventualmente in aggiunta ai suddetti cinque giorni di esonero dal servizio;
In caso di una pluralità di richieste riguardanti la medesima iniziativa formativa e non in grado di essere contemporaneamente soddisfatte, si osservano le seguenti priorità: Art. 7 – FERIE DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Il CCNL all'art. 13 comma 9 precisa:
  1. sono 6 giorni per anno scolastico;
  2. il prospetto riguardante una possibile ipotesi delle sostituzioni, utilizzando le varie risorse interne disponibili, dovrà essere elaborato dalle varie componenti interessate e consegnato anticipatamente in segreteria;
  3. possono essere concesse senza onere per lo stato;
  4. l'insegnante ne usufruisce senza restituzione delle ore, perché non sono una prestazione lavorativa;
  5. non devono essere motivate.
Si puntualizza: Art. 8 – FLESSIBILITÀ ORARIA INDIVIDUALE
Sono possibili forme di flessibilità, sotto forma di scambio occasionale di orario tra i docenti purchè vi sia una richiesta scritta, motivata e approvata dal Dirigente Scolastico.

Art. 9 – UTILIZZO DELL'ORARIO DI LAVORO
Previa delibera del Collegio Docenti: Art. 10 – SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI
Per i docenti assenti per meno di 5 giorni vengono seguiti i seguenti criteri
  1. sostituzione con insegnante in compresenza con quello di religione, salvo i docenti impegnati nell'attività alternativa all'IRC;
  2. sostituzione con insegnante in compresenza con quello di inglese;
  3. sostituzione con insegnanti che dichiarano la disponibilità oraria da retribuire con i fondi previsti per le ore aggiuntive eccedenti.
Il Dirigente Scolastico, all'inizio dell'anno scolastico, con opportuna circolare, chiederà la disponibilità ai docenti interessati.

Art. 11 – MODALITÀ DI SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI IN CASO DI SUPPLENZE BREVI
Per la sostituzione sono utilizzati in ordine: Per ciascun plesso secondo il criterio di incarico: Al termine di ogni anno scolastico è oggetto di informazione successiva la durata delle assenze assegnate (ore eccedenti).

Art. 12 – CONCILIAZIONE
In caso di difformità interpretativa degli articoli del presente contratto, sulla base di una motivata richiesta scritta di uno dei soggetti sindacali, entro 5 giorni le parti si incontrano per stabilire l'interpretazione autentica del punto controverso. Tale interpretazione diventerà parte integrante del presente contratto.


Letto, approvato e sottoscritto in data 10 Novembre 2009.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RSU del CIRCOLO
(dr. Salvatore Leone) (.......................................)