ATTIVITÀ NEGOZIALE A.S. 2010-2011


Prot. n. 3059/A26

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO RIGUARDANTI LE RELAZIONI SINDACALI ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA



A.S. 2010 - 2011


VISTA la legge 146/90 e l'accordo integrativo nazionale del 8/10/99;
VISTO il CCNL comparto scuola attualmente vigente;
RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale;
CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti;

il giorno 19 Ottobre 2010, presso la sede dell'Istituto “M. Montessori”,si svolge l'incontro tra il Dirigente Scolastico SALVATORE LEONE, la componente RSU Sig.ra SIMONA RESTUCCIA, Sig.ra BARONI LAURA, in qualità di RSA e la Direttrice Amministrativa Sig. ra MELILLO Gerarda,

LE PARTI CONCORDANO


Art. 1 – Composizione delle rappresentanze
  1. La rappresentanza di parte pubblica è composta dal Dirigente Scolastico.
  2. La rappresentanza di parte sindacale è composta dai componenti della RSU e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL 26/05/1999.
Art. 2 – Modalità di convocazione e calendario degli incontri
  1. Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa d'istituto sono convocati dal Dirigente Scolastico o su richiesta dei componenti della RSU.
  2. Data, orario,ordine del giorno degli incontri sono concordati fra il Dirigente Scolastico e la RSU almeno 5 giorni prima. In situazione di comprovata urgenza le convocazioni possono essere fatte in tempi più brevi, sempre comunque secondo accordi preventivamente assunti.
  3. La convocazione è effettuata, di norma, con atto scritto che deve indicare data, ora, ordine del giorno o le tematiche da trattare. Alle convocazioni della RSU, laddove possibile, è allegata tutta la documentazione che consenta un'ampia informazione preventiva.
Art. 3 – Modalità e procedure della contrattazione
  1. Gli accordi e le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte dal Dirigente Scolastico e dalla maggioranza della RSU.
  2. È diritto del Dirigente scolastico e di ciascun membro della RSU, prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione.
  3. Prima della firma di ciascun accordo integrativo di Istituto i componenti la RSU, se lo ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l'ipotesi di accordo.
  4. La RSU provvede all'affissione nelle bacheche sindacali di ogni singolo plesso dell'accordo raggiunto. Per dare più ampia diffusione ai contenuti degli accordi sottoscritti, i testi delle contrattazioni integrative verranno pubblicati sul sito web di Circolo.
  5. In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'Istituto, le parti che li hanno sottoscritti entro 5 giorni dalla richiesta scritta e motivata da uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
     L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 4 – Diritto di informazione e di accesso agli atti
  1. Alla RSU dovrà essere consegnata copia di tutti gli atti della scuola che sono affissi all'albo d'istituto (in particolare: organici, delibere del Consiglio di Circolo e del Collegio Docenti scuola primaria/scuola dell'infanzia).
  2. Il Dirigente Scolastico assicurerà la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax o e-mail alla RSU.
  3. I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'Istituzione Scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva.
  4. La richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente.
Art. 5 – Uso dei locali e delle attrezzature
  1. Alla rappresentanza RSU è dato l'uso:
    • dell'aula-refettorio di via M. Montessori per le riunioni da tenersi in orario di servizio e/o al di fuori di questo;
    • di un armadietto con serratura, posto in un corridoio del plesso M. Montessori, per la raccolta e conservazione del materiale sindacale;
    • di una bacheca in ogni plesso scolastico del Circolo e nel locale segreteria;
    • della fotocopiatrice, telefono, fax, computer, internet.
  2. La RSU nell'apposito albo di ogni sede dell'istituzione scolastica, ha diritto di affiggere materiale inerente la propria attività, le pubblicazioni, i testi e i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 6 – Permessi sindacali retribuiti
  1. Il contingente dei permessi della RSU è da questa gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito.
  2. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata al Dirigente:
    • dalle segreterie territoriali delle OO. SS. se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
    • direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza.
  3. Della fruizione del permesso sindacale per incontri esterni di carattere territoriale va dato normalmente preavviso scritto almeno 24 ore prima dell'utilizzo (Art. 23 L. 300/70), salvo casi eccezionali.
Art. 7 – Diritto di assemblea di scuola
  1. La RSU a maggioranza può indire per la propria Istituzione scolastica assemblee durante l'orario di lavoro e fuori orario di lavoro, che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità previste dal CCNL comparto scuola attualmente vigente.
  2. Per le assemblee che si svolgono fuori dall'orario di lezione e durante le attività funzionali all'insegnamento, il preavviso è ridotto a due giorni. L'assemblea sindacale si svolge ordinariamente nell'aula–refettorio di Via M. Montessori. In caso di necessità il Dirigente Scolastico e la RSU concordano un altro luogo.
  3. Il Dirigente Scolastico provvede ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare al fine di raccogliere in forma scritta, la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell'orario dell'assemblea e conseguentemente predisporre gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione.
  4. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte dei lavoratori in servizio nell'orario di assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ulteriori adempimenti.
  5. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o altro motivo manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del calcolo per il monte ore individuale.
  6. Esclusivamente in caso di partecipazione all'assemblea di tutto il personale ATA in servizio nella scuola, verrà assicurata la presenza di un collaboratore scolastico per ciascun plesso e di un assistente amministrativo al fine di garantire i servizi essenziali. In tal caso, i lavoratori tenuti ad assicurare i servizi indispensabili, vengono individuati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi secondo l'ordine alfabetico, in modo che il personale sia utilizzato a turno.
  7. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.
Art. 8 – Servizi minimi in caso di sciopero
  1. Il contingente viene formato in primo luogo con il personale ATA che non aderisce allo sciopero.
  2. In seguito all'accordo integrativo nazionale del 8/10/99, vengono assicurati, in caso di adesione totale allo sciopero del personale ATA, i servizi essenziali nelle seguenti circostanze:
    1. durante gli scrutini;
    2. durante gli esami;
    3. per garantire gli stipendi pagati direttamente dalla scuola.
  3. In caso di adesione totale il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi individua il nominativo utilizzando, rigorosamente nell'ordine, i seguenti criteri:
    1. rotazione tra personale, tenendo conto dei contingenti formati in occasione di precedenti scioperi;
    2. disponibilità individuale;
    3. sorteggio.
  4. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali che riguardano l'effettuazione degli scrutini e degli esami finali è necessaria la presenza delle seguenti figure professionali:
    • Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
    • Assistente amministrativo (n. uno) in sede;
    • Collaboratore scolastico (n. uno) nel complesso scolastico di Via Montessori;
    • Collaboratore scolastico (n. uno) nel plesso scolastico di Via Galimberti.
  5. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina sul diritto di sciopero prevista dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi vigenti.
Art. 9 – Comunicazione di adesione allo sciopero

Allo scopo di evitare ulteriori disagi all'utenza ed in particolare ai nostri/e bambini/e, in ottemperanza a quanto prescritto dall'accordo allegato al CCNL 98 in attuazione della legge 146/90, le parti convengono di attenersi alle seguenti regole di comportamento:
  1. In occasione di ogni proclamazione di sciopero il personale scolastico in servizio (Docenti ed ATA) comunicherà, su base volontaria, al Dirigente Scolastico, in forma scritta, la propria decisione di aderire/non aderire all'imminente agitazione sindacale. Tale esplicitazione di volontà dovrà essere formulata almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, in modo da consentire al Capo d'Istituto una valutazione circa la possibile riduzione del servizio scolastico o di una sua eventuale sospensione.
  2. Per evitare disfunzioni e carenze sul piano organizzativo e gestionale, la dichiarazione di adesione allo sciopero da parte dei lavoratori, una volta manifestata, non potrà essere successivamente modificata.
  3. Il Dirigente Scolastico, una volta in possesso dei dati conoscitivi, comunica alle famiglie entro cinque giorni dallo sciopero per quante e quali classi e/o sezioni è garantito il servizio; quale tipo di servizio e la sua durata e/o l'eventuale chiusura della scuola o dei singoli plessi.
Art. 10 – Decorrenza e validità
  1. I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere la verifica del suo stato di attuazione.
  2. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e rimane in vigore fino a nuova negoziazione.

Letto, approvato e sottoscritto in data 19 Ottobre 2010.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (dr. Salvatore Leone)_______________________________________________________________
La RSU Insegnante (Restuccia Simona)_______________________________________________________________
La RSA Insegnante (Baroni Laura)_______________________________________________________________
La RSU Ass. Amm.va (Melillo Gerarda)_______________________________________________________________